Le massime del venerdì – 29.10.2021


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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26878 del 5 ottobre 2021, ha chiarito che l’atto di trasformazione di un’associazione sportiva dilettantistica in una società di capitali con fini di lucro non è soggetto a imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ex articolo 4, comma 1, lettera c) della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86, bensì, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), n. 2, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86, in misura proporzionale. Secondo la Corte infatti, del caso, l’articolo 4 va letto nella sua interezza, quindi non solo la lettera c), che prevede la misura fissa per le modifiche statutarie, comprese le trasformazioni, ma anche la lettera a) in cui si prevede l’assoggettamento ad imposta proporzionale degli atti di costituzione e di aumento di capitale/patrimonio. Secondo i giudici di legittimità l’operazione, “avendo travalicato i limiti dell’art 90 della L. 289/2002”, non può scontare l’imposizione fissa in quanto “nel nostro ordinamento vige un principio per cui la tassazione in misura fissa di un atto di trasformazione presuppone che eventuali atti societari precedenti ad esso collegati siano già stati assoggettati ad imposizione proporzionale, in mancanza dovendo essere sottoposto a quest’ultima proprio l’atto di trasformazione”. L’agevolazione poteva pertanto essere invocata esclusivamente se l’operazione straordinaria si fosse concretizzata in una trasformazione da asd a ssd senza scopo di lucro ex articolo 90, comma 1, della L. 289/2002. (Cassazione civile, Sez. trib., sentenza 5 ottobre 2021, n. 26878)

La costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; un trasferimento imponibile non è riscontrabile, nè nell’atto istitutivo, nè nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. Questo è quanto stabilito dall’ordinanza n. 22568/2021 della Cassazione civile. (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22568)