Le massime del venerdì – 19.11.2021


Aggiornamento giurisprudenziale in collaborazione con IgiTo – Istituto giuridico internazionale di Torino. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@studiolegalegiannone.it.

Cassazione civile sentenza n. 26158/2021

In tema di tutela del consumatore, la Cassazione, con sentenza n. 26158/2021, ha stabilito che sul consumatore grava il solo onere di denunciare il difetto di conformità, che è da considerarsi assolto nel momento in cui egli comunichi tempestivamente al venditore l’esistenza del difetto di conformità, non occorrendo che venga altresì fornita la prova di tale difetto, né che venga indicata la causa precisa di tale difetto.


Cassazione civile sentenza n. 26161/2021

Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata devono essere eseguite, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando essi non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere tramite posta elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, in base al comma 8 del citato art. 16, trova applicazione l’art. 136, comma 3, c.p.c..

Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida, ai fini del decorso del termine per impugnare, la comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. effettuata dalla cancelleria del giudice d’appello con il suo deposito in cancelleria poiché, dall’interrogazione dei pubblici elenchi, era emerso che il difensore dell’appellante non era iscritto nel REGINDE, non assumendo rilievo alcuno che tale comunicazione fosse avvenuta anche a mezzo fax.

La medesima sentenza ha stabilito anche che il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella PEC del destinatario è evento imputabile a quest’ultimo; di conseguenza, é legittima l’effettuazione della comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in I. n. 221 del 2012, come modificato dall’art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in I. n. 114 del 2014.