Le massime del venerdì – 24.12.2021: Tutela dei marchi – Interruzione del processo


Aggiornamento giurisprudenziale in collaborazione con IgiTo – Istituto giuridico internazionale di Torino. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@studiolegalegiannone.it.

1. Se si tratta di “marchio forte” le variazioni, anche se rilevanti ed originali, sono illegittime.

La tutela di un marchio “forte” (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti) si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi “deboli” perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.

(Cassazione civile sentenza n.37355/2021 depositata in data 29.11.2021)

2. L’interruzione del processo può essere fatta valere solo dalla parte colpita dal relativo evento.

Le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l’unica legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva; ne consegue che, la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, né essere eccepita dall’altra parte come motivo di nullità.

(Cassazione civile sentenza n.37347/2021 depositata in data 29.11.2021)