Le massime del venerdì – 28.1.2022: Vincolo di parentela e capacità a testimoniare – Retribuzione per svolgimento di mansioni superiori


Aggiornamento giurisprudenziale in collaborazione con IgiTo – Istituto giuridico internazionale di Torino. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@studiolegalegiannone.it.

1. Il vincolo di parentela non implica necessariamente l’incapacità a testimoniare.

In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 cod. proc. civ. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Sez. 3, n. 25358, 17/12/2015, Rv. 638123). In definitiva, non più ipotizzabile l’incapacità a rendere testimonianza del coniuge, appartiene all’insindacabile scrutinio di merito il giudizio d’attendibilità del teste.

Cassazione civile sentenza n. 1474/2022 depositata in data 18.01.2022

2. Lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore comporta in ogni caso il diritto alla rispettiva retribuzione.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell’art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore – e tale diritto non è condizionato alla legittimità dell’assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all’operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost.

Cassazione civile sentenza n.1497/2022 depositata in data 18.01.2022