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1. Tutti i bambini adottati devono avere un legame giuridico con i parenti del genitore adottante.
La Corte Costituzionale, riunita in Camera di Consiglio, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che escludono, nelle adozioni di minori “in casi particolari”, l’esistenza di “rapporti civili” tra il bambino adottato e i parenti dell’adottante (art. 55 della l. m. 184/1983 e articolo 300, secondo comma, del codice civile).
L’adozione in casi particolari riguarda bambini orfani, anche con disabilità, bambini che già vivono con il coniuge del genitore biologico, bambini non altrimenti adottabili. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale fa sapere che le disposizioni censurate sono state dichiarate incostituzionali nella parte in cui prevedono che “l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante”.
La Corte ha affermato che il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell’adottante discrimina, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, il bambino adottato “in casi particolari” rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscano a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli art. 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’art. 8 della CEDU.
Corte Costituzionale 24 febbraio 2022
2. Agevolazione prima casa: i presupposti devono sussistere al momento dell’atto di acquisto.
La dichiarazione di impossidenza su tutto il territorio nazionale di altra abitazione già acquistata con l’agevolazione “prima casa” deve essere effettuata nell’atto di acquisto e deve riguardare la situazione esistente in quel momento, senza che abbia rilievo, ai fini fiscali, che le parti abbiano pattuito di subordinare l’efficacia dell’acquisto alla condizione sospensiva della rivendita, entro un dato termine, dell’abitazione già appartenente all’acquirente. In questo modo si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 33968/2021.
Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 12 novembre 2021, n. 33968