Aggiornamento giurisprudenziale in collaborazione con IgiTo – Istituto giuridico internazionale di Torino. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@studiolegalegiannone.it
1. Danni da infiltrazione da terrazza a livello: si applica l’art. 1126 c.c.
Le Sezioni Unite con una “storica” sentenza hanno escluso la natura obbligatoria, sia pure nella specifica qualificazione di obbligazione propter rem, del danno determinato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello di proprietà esclusiva, sostenendo la riconducibilità di tale responsabilità nell’ambito dell’illecito aquiliano. Tuttavia, è stato precisato che il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o ricostruzione dall’art. 1126 c.c. costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto, utile anche ai fini della ripartizione del danno cagionato da una copertura piana di proprietà esclusiva, ma comunque destinata a svolgere una funzione anche nell’interesse dell’intero edificio o della parte di questo ad essa sottostante. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 2 febbraio 2022 n. 49, ha precisato che dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare (o della terrazza a livello) – ad uso non comune a tutti i condomini – rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo, sia il condominio, il cui concorso va risolto, in mancanza della prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri stabiliti dall’art. 1126 c.c.
(Corte d’Appello di Cagliari, sentenza 2 febbraio 2022, n. 49)
2. L’indennizzo INAIL non copre l’invalidità temporanea né il danno morale.
Il danno biologico coperto dall’Istituto si riferisce esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente dell’integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea (art. 74, comma 2, T.U. INAIL). Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il danno biologico temporaneo che il c.d. danno morale.
(Cassazione civile, Sez. lav., sentenza 28 febbraio 2022, n. 6503)