Aggiornamento giurisprudenziale in collaborazione con IgiTo – Istituto giuridico internazionale di Torino. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@studiolegalegiannone.it
1. Danni al comodatario per vizi della cosa: la responsabilità del comodante.
La fattispecie di responsabilità del comodante per i danni subiti dal comodatario in conseguenza dei vizi della cosa impone il soddisfacimento, da parte del danneggiato, dell’onere della prova che detti vizi erano a conoscenza del comodante il quale li abbia taciuti al comodatario. Il Tribunale di Chieti, sentenza 18 gennaio 2022, interviene in materia di comodato gratuito (riferito nel caso oggetto di esame ad un macchinario) sottolineando la rilevanza della prova del fatto che i vizi della “cosa” siano a conoscenza del comodante, che li abbia taciuti al comodatario, per delinearsi una ipotesi di responsabilità del comodante medesimo (ex art. 1812 c.c.).
(Tribunale di Chieti, sentenza 18 gennaio 2022)
2.L’ammissione al passivo del credito vantato dagli avvocati
I crediti dei professionisti dovuti per gli ultimi due anni di prestazione hanno privilegio generale sui beni mobili. Il biennio non decorre dalla data della dichiarazione di fallimento, ma dal momento in cui l’incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato; in caso di plurimi incarichi il termine stesso va riferito al complessivo rapporto professionale. Qualora il cliente abbia conferito al medesimo avvocato più incarichi il limite temporale degli ultimi due anni di prestazione va riferito all’intero rapporto professionale, anche qualora alcune delle fasi processuali si siano svolte anteriormente al limite temporale biennale previsto dall’art. 2751 bis, n. 2, c.c. Laddove l’avvocato abbia assistito il cliente svolgendo attività giudiziale in più gradi di giudizio, ogni prestazione va valutata con riferimento al momento in cui può esserne qualificato il compenso anche alla luce del risultato raggiunto. É quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione dell’1 marzo 2022, n. 6684.
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 1 marzo 2022, n. 6684)