Le massime del venerdì – 25.3.2022: Limiti massimali del risarcimento – Lavoratore senza green pass


Aggiornamento giurisprudenziale in collaborazione con IgiTo – Istituto giuridico internazionale di Torino. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@studiolegalegiannone.it

1. Il limite massimale va riferito alla tabella vigente al momento del sinistro

In tema di responsabilità civile obbligatoria, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo a configurare e a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d’ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato.

(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 18 marzo 2022, n. 8900)

2. Lavoratore senza Green Pass: illegittima la sospensione in assenza di una norma specifica.

In tema di legislazione Covid-19 relativamente alla materia giuslavoristica, il Tribunale di Firenze con sentenza n. 155/2022 ha dichiarato illegittima la sospensione dal lavoro di una dipendente sprovvista di Green Pass richiesto dal datore di lavoro come condizione per accedere ai locali aziendali.

La ratio di tale decisione risiede nella circostanza per cui tale evento era avvenuto in epoca precedente all’entrata in vigore del D.L. 127/2021 e, dunque, in assenza di una norma ad hoc che imponesse l’obbligo per il lavoratore di esibire un green pass valido.

(Tribunale di Firenze, Sez. lav., sentenza 4 marzo 2022, n. 155)