Le massime del venerdì – 01.04.2022: decreto ingiuntivo al condomino; notifica della cartella di pagamento.


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  1. Decreto ingiuntivo al condominio: il singolo condominio può opporsi tardivamente

La Cassazione con ordinanza n. 5811/2022 ha statuito che qualora venga notificato ad un condomino un decreto ingiuntivo per il pagamento della quota a lui spettante per le spese condominiali, lo stesso condomino potrà opporsi al predetto anche qualora il Condominio non abbia, a suo tempo, proposto opposizione.

La sesta sezione della Corte ha quindi stabilito che al condomino al quale sia stato intimato il pagamento di una somma di denaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del Condominio, va riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell’opposizione al precetto e dell’opposizione tardiva al decreto.

Corte di Cassazione Ordinanza n. 5811/2022

2. La conoscenza della cartella di pagamento deve avvenire unicamente attraverso la rituale notifica.

L’art. 156 cpc non può essere applicato per sanare eventuali vizi di notifica delle cartelle di pagamento, nonostante il contribuente abbia avuto comunque conoscenza della pretesa fiscale attraverso le copie degli estratti ruolo, che aveva acquisito.
A nulla potendo rilevare neppure la conoscenza della pretesa tributaria attraverso l’avvenuta notifica al contribuente dell’avviso di vendita immobiliare.

In pratica la Cassazione, con ordinanza n. 5171 del 17/02/2022, conferma il proprio orientamento secondo cui la conoscibilità della cartella di pagamento debba avvenire obbligatoriamente nelle forme consentite dalla legge (notificazione) e non aliunde, essendo irrilevante che il contribuente possa avere avuto conoscenza della pretesa tributaria al di fuori della prescritta notifica.

Corte di Cassazione 17.02.2022 n. 5171/2022