Le massime del venerdì- 22.04.2022: 1) determinazione del valore della causa; 2) addebito separazione e tradimento del coniuge


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1. Compenso riduzione del valore della causa – valore della causa determinato in base al decisum.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2237 dello scorso marzo, ha avuto modo di affrontare il tema della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, nel caso di differenza tra decisum e petitum e quando sia intervenuto pagamento parziale in corso di giudizio.

La sintesi che possiamo trarre è la seguente: quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, con conseguente riduzione del valore della causa, ai fini della regolazione delle spese le regole da applicare sono due:

-a) il valore della causa va determinato sempre in base al decisum, e non in base al petitum, come stabilito dall’articolo 5, comma primo, terzo periodo, dm. 10 marzo 2014, n. 55;

-b) il valore della causa andrà determinato al lordo del pagamento trattenuto in acconto per tutti gli atti compiuti anteriormente a quest’ultimo, e al netto del pagamento in acconto per tutti gli atti compiuti successivamente ad esso (come già stabilito da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011, Rv. 620440 – 01).

(Corte di Cassazione Ordinanza n. 2237 del 22/03/2022)

2. L’infedeltà di uno dei due coniugi non costituisce, di per sé, motivo di addebito.

A conferma dell’orientamento giurisprudenziale già in essere, è intervenuta l’ordinanza n. 11130/2022 della Corte di Cassazione, attraverso la quale viene ribadito che non è addebitabile la separazione alla moglie che tradisce, se il matrimonio è già in crisi.

In particolare, nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, rilevando come, in epoca precedente al tradimento, la moglie si fosse rivolta a un centro anti-violenza e avesse chiesto un supporto psicologico presso un locale Policlinico, proprio per risolvere i conflitti matrimoniali. Il marito ha ammesso che negli ultimi tre anni la moglie fosse cambiata, a riprova dello stato psicologico della stessa.

Da questi elementi il giudice di merito ha desunto la preesistenza di una crisi matrimoniale rispetto all’infedeltà invocata dal marito per addebitare la separazione alla moglie.

In termini di ripartizione dell’onere della prova giova ricordare che ai fini dell’addebito spetta a chi invoca l’infedeltà dell’altro coniuge dimostrare l’efficacia causale di questa condotta con la fine del matrimonio. All’altro coniuge spetta invece dimostrare l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al tradimento.

(Corte di cassazione Ordinanza n. 11130/2022)