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1.Infortunistica stradale – veicolo non assicurato coinvolto nel sinistro senza colpa – diritto al risarcimento dei danni patiti.
Il caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte vede il conducente di un motociclo, non assicurato, e il terzo trasportato avanzare richiesta di risarcimento del danno patito in occasione del sinistro occorso tra il predetto mezzo ed un veicolo, per responsabilità del conducente di quest’ultimo.
In entrambi i giudizi di merito il giudice respingeva la domanda attorea poiché considerava quale condizione indifettibile per la richiesta di risarcimento l’aver contratto assicurazione per il mezzo condotto.
La Corte di Cassazione ha ribaltato le sentenze di primo grado e di appello, considerando che dall’analisi degli artt.. 122 e 144 CdA non si rinviene che in assenza di assicurazione venga meno il diritto del danneggiato ad essere risarcito.
D’altronde, il principio della tutela del danneggiato che sottende tutta la disciplina del diritto assicurativo, quella unionale, nonché costituzionale, sulla base di questa pronuncia, è prioritaria rispetto alla copertura assicurativa del veicolo del danneggiato, in tal modo ponendo in essere sempre e comunque la massima tutela del danneggiato/vittima.
(Corte di Cassazione, sentenza n. 1179/2022)
2. Precetto nullo se non è indicata la dichiarazione di esecutorierà del D.I. e l’apposizione della formula esecutiva.
La questione da cui prende avvio il contenzioso è l’opposizione agli atti esecutivi proposta a fronte della notifica di un atto di precetto successivo ad un decreto ingiuntivo.
In particolare, l’opponente ha dedotto la violazione dell’art. 645, comma 2, c.p.c., richiedendo la censura del provvedimento del Giudice di prime cure che aveva dichiarato valido l’atto di precetto che non menzionava il provvedimento che aveva disposto l’esecutorietà del decreto stesso e che era sprovvisto di formula esecutiva.
In primo grado il Tribunale, riteneva che il precetto opposto contenesse tutti gli elementi necessari per la sua validità e, pertanto, rigettava l’opposizione, di talché veniva proposto ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione, al contrario, ha operato un diverso ragionamento ritenendo che l’omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dell’apposizione della formula esecutiva comportano la nullità – deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi – del precetto stesso non potendo l’indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva.
(Corte di Cassazione, ordinanza del 25.01.2022 n. 2093)