Le massime del venerdì – 10.6.2022: Assegnazione della casa familiare e debiti condominiali


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Nell’ipotesi in cui, a seguito di separazione e/o divorzio, un immobile risulti assegnato al coniuge non proprietario, l’amministratore di condominio a chi potrà chiedere il pagamento degli oneri condominiali?

A rispondere al quesito è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 16613/2022, ha espresso il seguente principio di diritto: “l’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento “sui generis””.

Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che nei rapporti interni tra proprietario e assegnatario valgano i principi in materia di ripartizione delle spese tra proprietario e assegnatario.

Ebbene, in base a quei principi “per quanto riguarda la ripartizione delle spese condominiali inerenti alla casa familiare oggetto di assegnazione in sede di separazione o di divorzio, occorre distinguere tra le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale utilizza in concreto l’immobile (per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento) e quelle che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell’immobile (per esempio, spese di manutenzione straordinaria) (…) L’essenziale gratuità dell’assegnazione della casa familiare esonera, invero, l’assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il godimento dell’abitazione di proprietà dell’altro, ma non si estende alle spese correlate all’uso (tra cui, appunto, i contributi condominiali inerenti alla manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’alloggio familiare), spese che, – in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio, che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – vanno a carico del coniuge assegnatario”.

La sentenza della Corte segna quindi una chiara ripartizione circa la spettanza delle spese condominiali tra (ex)-coniuge assegnatario e proprietario, ponendosi quale criterio orientativo laddove, molto spesso, possono nascere contrasti successivi al momento della seperazione.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 23 maggio 2022, n. 16613)