La disciplina della proprietà immobiliare nella Repubblica Dominicana: i principi costituzionali


Il presente contributo inaugura l’analisi della disciplina della proprietà immobiliare e degli acquisti di immobili nella Repubblica Dominicana, che sarà ulteriormente approfondita in articoli successivi.

Le fonti che regolano la materia sono, essenzialmente, la Costituzione della Repubblica, il Codice civile, la Legge 108-05 sul Registro immobiliare, i relativi regolamenti attuativi e la Legge 5038 del 1958. Le disposizioni costituzionali sono, ovviamente, di primario rilievo, dal momento che, da un lato, delineano i contorni fondamentali del diritto di proprietà e, dall’altro, stabiliscono fondamentali garanzie per tale diritto, ove occorra anche soffermandosi specificamente sulla proprietà immobiliare.

In questo ordine di idee, la Costituzione stabilisce anzitutto, all’art. 51, che lo Stato riconosce e garantisce il diritto di proprietà e che lo stesso è caratterizzato da una funzione sociale, che comporta anche la sussistenza di obblighi in capo al titolare. Viene poi precisato che ogni persona ha diritto di godere e disporre dei propri beni.

Tale previsione echeggia la definizione classica di proprietà, che si rinviene anche nel codice civile italiano (art. 832) e, in termini molto simili, in quello della Repubblica Dominicana: il diritto di godere e disporre delle cose nel modo più assoluto, salvi gli usi proibiti dalle leggi o dai regolamenti (art. 544 codice civile della R.D.). Si nota facilmente la portata più ampia della nozione costituzionale, nella misura in cui la Carta fondamentale, come avviene in molti ordinamenti europei del dopoguerra, sottolinea anche la già richiamata funzione sociale della proprietà.

La stessa Costituzione della Repubblica Dominicana prosegue poi con alcune importanti precisazioni (art. 51).

Si prevede, in primo luogo, che nessuno possa essere privato della proprietà, salvo per giustificata causa di utilità pubblica o di interesse sociale e previo pagamento di un giusto indennizzo, determinato dall’accordo tra le parti o dalla sentenza di un tribunale competente, conformemente alla legge. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di emergenza o di difesa, l’indennizzo potrà essere corrisposto successivamente. Lo Stato, continua poi la Costituzione, promuove, in conformità alla legge, l’accesso alla proprietà, specialmente quella immobiliare “titulada”.

Vengono inoltre dichiarate di interesse sociale la destinazione della terra a scopi utili e la graduale eliminazione del latifondo, e si qualifica come obiettivo principale della politica sociale dello Stato promuovere la riforma agraria e l’effettiva integrazione della popolazione contadina al processo di sviluppo nazionale, tramite attività di incentivo e cooperazione volte al rinnovo dei suoi metodi di produzione agricola e della sua formazione tecnologica. La confisca dei beni delle persone fisiche e giuridiche è proibita per ragioni politiche e solo può darsi, nei confronti di entità nazionali o straniere, in seguito alla commissione di atti illeciti contro il patrimonio pubblico o nel caso di beni utilizzati in o provenienti da attività di traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope o, comunque, in ipotesi legate alla criminalità organizzata transnazionale o alla commissione di altri reati. Spetta alla legge stabilire il regime di amministrazione e di disposizione dei beni sequestrati.

Infine, stabilisce la Costituzione all’art. 10, comma 1, numero 2, che il regime di acquisto e trasferimento della proprietà immobiliare nella Zona di Frontiera è soggetto a requisiti legali specifici che privilegiano la proprietà dei cittadini della Repubblica e l’interesse nazionale.

Da quanto esposto emerge dunque un ordinamento impegnato a garantire la proprietà e particolarmente interessato, sin dalle previsioni costituzionali, al rilievo della proprietà immobiliare. Sulla disciplina specifica di quest’ultima ci si soffermerà in successivi contributi.

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