Le massime del venerdì – 2.04.2021


Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con IgiTo – Istituto giuridico internazionale di Torino. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@studiolegalegiannone.it.

  1. PREVIDENZA SOCIALE

In arrivo a luglio 2021 l’assegno unico e universale per i figli under 21, lavoratori autonomi, subordinati e percettori di misure di sostegno al reddito.

La misura consiste in un contributo, fino ad un importo massimo di 250,00 euro mensili, fruibile anche come credito d’imposta, di cui le famiglie potranno beneficiare per ciascun figlio da 0 fino ai 21 anni di età. In caso di maggiore età, l’assegno potrà essere erogato direttamente ai figli.

Il disegno di legge, che ha goduto dell’approvazione del Senato, riguarderà anche i nuclei famigliari composti da lavoratori autonomi, subordinati e percettori di misure di sostegno al reddito.

L’ammontare dell’assegno sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La percezione dell’assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso.

L’assegno spettante al nucleo familiare viene ripartito in pari misura tra i genitori o assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

 

  1. DIRITTO BANCARIO

Le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi su interessi di mora e usura.

Con questa importante sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno finalmente fatto chiarezza su alcuni punti salienti della disciplina degli interessi di mora e l’usura.

In particolare, hanno stabilito che la normativa antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.

Le SS.UU. stabiliscono, quale criterio di determinazione del tasso soglia, le rilevazioni della Banca d’Italia (a far data dal d.m. 25.3.2003) relative alla maggiorazione media prevista nei contratti di mercato a titolo di interessi moratori,  precisando che  la nullità della clausola non impedisce applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c. con la conseguenza che continuano ad applicarsi al rapporto in essere gli interessi corrispettivi (lecitamente pattuiti).

(Cassazione Civile, Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597).

 

  1. DIRITTO FALLIMENTARE

Supersocietà di fatto e foro competente in caso di fallimento.

Con la recentissima Sentenza del 22.02.2021 la Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare il tema della competenza territoriale del Tribunale chiamato a pronunciarsi sul fallimento di una c.d. supersocietà di fatto.

In tale occasione si è confermata l’applicazione l’art. 147, comma 5, l.fall., anche qualora il socio già fallito sia una società partecipe con altre società (o persone fisiche) ad una società di persone.

In tale caso, in deroga all’art. 9 l.fall., la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione si radica presso il tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale riguardante il socio. Ciò poiché viene in rilievo il principio di prevenzione sancito dai commi 4 e 5 dell’art. 9 anzidetto e dall’art. 40 c.p.c. e costituendo il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, l’occasione per accertare anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto.

(Cassazione civile, febbraio 2021 n. 4712).

 

  1. DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE

E’ valida la notifica a mezzo PEC del c.d. “duplicato informatico”.

Con riferimento all’asserita inefficacia di un decreto di accoglimento circa l’irragionevole durata di un processo, notificato al Ministero della Giustizia in assenza di attestazione di conformità, la Suprema Corte ha avuto modo di approntare un oculato distinguo tra “copia informatica” e “duplicato informatico”.

A riguardo gli ermellini hanno considerato che se per una copia digitalizzata di un provvedimento in formato cartaceo è necessaria l’autenticazione della conformità all’originale analogico, lo stesso non si può dire per un provvedimento che già risulta digitalizzato con un determinato identificativo (c.d. “impronta”) e conservato in tale forma presso la Cancelleria telematica. Infatti quest’ultimo documento costituisce un mero duplicato che, riportando la medesima “impronta”, non necessità di alcuna attestazione di conformità.

(Corte di Cassazione, 17.03.2021, ordinanza n. 7489).

 

  1. DIRITTO AMMINISTRATIVO

E’possibile trasformare una porzione di tetto in terrazzo?La parola al Consiglio di Stato.

In mancanza di una delibera autorizzativa del condominio, non può essere assentita una denuncia di inizio attività che comporti la trasformazione di una falda inclinata del tetto in terrazzo a livello, atteso che, in tal caso, l’area oggetto d’intervento è da intendersi di spettanza condominiale.

Infatti, il tetto a falde inclinate svolge una funzione di copertura e di protezione dell’intero fabbricato condominiale  e rientra, per espressa previsione normativa, nel novero delle parti comuni dello stesso “se non risulta il contrario dal titolo” (cfr. art. 1117, comma 1, n. 1 codice civile); a nulla rileva l’accettazione condominiale per il tramite dell’amministratore in mancanza di un’assemblea totalitaria, unica legittimata a disporre delle parti comuni del fabbricato (art. 1108, comma 3, c.c.).

Quanto al Comune, nell’assentire una d.i.a., ha l’onere di verificare se il richiedente sia titolato (e, in particolare, se sia proprietario del bene sul quale si intende intervenire); se è vero infatti che il Comune non è tenuto a svolgere una preliminare indagine istruttoria che si estenda fino alla ricerca d’ufficio di eventuali elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità allegato dal richiedente, è vero anche che ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando se egli sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o se, comunque, abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria.

(Consiglio di Stato, sez. II – sentenza 12 febbraio 2021 n. 1294).