Le massime del venerdì 2.04.2021


Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con IgiTo – Istituto giuridico internazionale di Torino. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@studiolegalegiannone.it.

  1. SANZIONI AMMINISTRATIVE

Lockdown e orario di chiusura esercizi commerciali

A seguito del ricorso di un barista sanzionato per non aver rispettato l’orario di chiusura  stabilito con Regolamento comunale, i Giudici della  Corte di Cassazione hanno ritenuto illegittima la sanzione inferta all’esercente poiché la tutela della concorrenza è una materia di competenza esclusiva dello Stato  ai sensi dell’art. 117 Cost. c. 2 lett. e).

In forza di tale assunto sono quindi da considerarsi illegittime tutte le disposizioni normative regionali e/o comunali con le quali sono stati introdotti limiti e vincoli all’attività commerciale.

Tali disposizioni, infatti, si pongono in contrasto con il Decreto Bersani (art. 3 c. 1 lett. d bis d. l. 223/2006 come modificato dall’art. 31 c. 1 d. l. 201/2011) ai sensi del quale le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni, anche concernenti l’obbligo della chiusura.

Quindi, le Regioni o i Comuni che intervengono nella disciplina relativa alle modalità di apertura degli esercizi commerciali, ascrivibile alla tutela della concorrenza, invadono una competenza esclusiva dello Stato; pertanto, ogni norma così emanata è da considerarsi illegittima.

 (Corte di Cassazione Civile, Ordinanza 11.03.2021 n. 6895)

  1. DIRITTO CIVILE – ESECUZIONI
Il contratto di mutuo può essere utilizzato quale titolo esecutivo?

Con questa recente pronuncia la Corte di Cassazione ha avuto modo di conoscere un la questione relativa alla idoneità del contratto di mutuo a fungere quale titolo esecutivo.

In particolare con questa pronuncia è stato stabilito che, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c. occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza a saldo, ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.

(Cassazione civile, sez. III, 05 Marzo 2020, n. 6174).

3.      DIRITTO DI FAMIGLIA – ESECUZIONI
Fondo patrimoniale: oneri probatori in capo al creditore e al debitore opposto all’esecuzione.

In tema di fondo patrimoniale istituto dai coniugi, la Corte di Cassazione ha stabilito quali siano gli oneri facenti capo al creditore che intenda eseguire il proprio diritto di credito attaccando il fondo patrimoniale del debitore/i.

A riguardo la Corte, partendo dall’assunto secondo il quale l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale – e sui frutti di essi –  non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ha considerato che:

  • il vincolo di inespropriabilità dei beni facenti capo al fondo patrimoniale opera nei confronti dei creditori consapevoli che l’obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia, ma per “altra e diversa finalità” estranea alla famiglia;
  • la consapevolezza della suddetta “altra e diversa finalità” della costituzione del fondo deve sussistere al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva l’obbligazione;
  • la prova dell’estraneità e della consapevolezza citate, può essere peraltro fornita anche per presunzioni semplici essendo sufficiente provare che lo scopo dell’obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia.

(Cassazione civile, sez. III, 08 Febbraio 2021, n. 2904).

  1. DIRITTO CIVILE E NUOVE TECNOLOGIE

La responsabilità giuridica dei sistemi di Intelligenza Artificiale di supporto alle professioni legali.

L’avvento di sistemi I.A. che consentono di imitare e perfezionare il ragionamento umano sta conducendo (e condurrà) alla sostituzione delle prestazioni intellettuali riservate a professionisti, ai sistemi Intelligenza Artificiale. Questo quantomeno parziale “spostamento” del soggetto prestatore della prestazione professionale pone inequivocabilmente degli interrogativi in tema di responsabilità giuridica della “macchina” a supporto del professionista.

A riguardo è intervenuta la proposta di Regolamento UE n. A9-178/2020 che, in concreto, prevede una responsabilità di tipo oggettivo in capo al produttore dell’intelligenza artificiale o di un suo componente.
Unica ipotesi di eccezione alla responsabilità costruita come oggettiva è rappresentata dal pregiudizio dovuto a cause di forza maggiore che, laddove accertata, solleverebbe l’operatore dalla relativa responsabilità.

Nella proposta di Regolamento si prospetta altresì la possibilità di introdurre una polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile, che andrebbe a differenziare i sistemi di I.A. ad alto rischio già citati, individuati da un apposito elenco allegato al regolamento, e per i quali la responsabilità è oggettiva, dagli altri sistemi di I.A. dove la responsabilità è imputata solo a titolo di colpa.

 

  1. DIRITTO AMMINISTRATIVO E NUOVE TECNOLOGIE.

S.P.I.D.: un possibile strumento di svolta per l’interazione tra cittadini e PA.

Divenuto operativo mediante DPCM 24 ottobre 2014, Spid è uno strumento che consente ai cittadini di creare una propria identità digitale mediante la quale accedere ai numerosi servizi erogati della pubblica amministrazione nazionale e dai privati aderenti.

La comodità di Spid risiede nel fatto che sia completamente dematerializzato, ossia non richiede un supporto fisico per poter essere utilizzato: sono sufficienti infatti solo due codici di accesso. Spid, unitamente a tessera sanitaria e codice fiscale rappresentano gli elementi a supporto del processo di verifica dell’identità dei cittadini, che forniscono un fondamentale aiuto contro il furto di identità.

Ne può usufruire il cittadino che ha compiuto 18 anni, residente in Italia o con permesso di soggiorno, e gli operatori economici privati i quali possono richiedere il proprio Spid presso uno dei gestori di identità digitale (Identity Provider) autorizzati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), e utilizzare immediatamente il proprio codice di accesso nelle piattaforme dedicate.

La materia sul servizio Spid è stata oggetto di recentissime nuove determinazioni da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, tra cui la 318 del 5 novembre 2019 e la 344 del 21 novembre 2019, pubblicate in GU n. 26 del 01 febbraio 2020, recanti misure e linee guida per il rilascio dell’identità digitale uso professionale e le linee guida R.A.O. pubblico, emanate ai sensi dell’art. 71 comma 1 del CAD. Sul fronte europeo invece, la materia è sostenuta dal regolamento EU n. 910/2014, entrato pienamente in vigore il 1 luglio del 2016, cosiddetto Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), il quale assegna a tutti gli stati membri una normativa in tema di identità digitale e identificazione elettronica.