Diritto del lavoro: le novità giurisprudenziali (ottobre 2017)


Il presente articolo contiene informazioni di carattere generale e non sostituisce in alcun modo l’assistenza di un avvocato. Per maggiori informazioni sul tema e sui servizi offerti dallo Studio Legale Giannone, Vi invitiamo a contattarci scrivendo a info@studiolegalegiannone.it o chiamando il numero 012548557.

Lo Studio Legale Giannone da molti anni si occupa della materia lavoristica ed assiste lavoratori, imprese ed enti pubblici locali nella gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale. Nel tempo, ha pertanto maturato e consolidato un’approfondita competenza in tutti gli ambiti inerenti il predetto settore che mette al servizio della propria clientela.
Con il contributo odierno, si vogliono richiamare i più recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di lavoro e previdenza, con particolare riguardo al riconoscimento delle mansioni superiori e al diritto del dipendente pubblico privatizzato al versamento da parte del datore di lavoro delle differenze retributive e contributive maturate.

 

Cassazione Civile Sezione Lavoro, Sentenza n. 24266/2016

“In tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all’esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l’espletamento sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento”.

 

Cassazione Sezione Lavoro, Sentenza n. 482/2017

“In materia di pubblico impiego contrattualizzato, all’annullamento dell’atto di conferimento di mansioni superiori, equiparabile all’annullamento del contratto di cui all’art. 2126 c.c., consegue l’intangibilità sia della retribuzione percepita per l’attività effettivamente svolta sia della pensione maturata alla stregua di essa, se calcolata in base a contributi indebitamente versati ma “consolidati”, ex art. 8 del D.P.R. n. 818 del 1957, per il decorso del quinquennio dalla data del versamento”.

 

Lascia un commento