Le massime del venerdì – 26.3.2021


Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con IgiTo – Istituto giuridico internazionale di Torino. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@studiolegalegiannone.it.

  1. DIRITTO TRIBUTARIO.
    Società estere e tassazione italiana.

    Per stabilire se il reddito prodotto da una società debba essere sottoposto alla tassazione italiana, assume rilevanza decisiva la circostanza per cui l’adozione delle decisioni riguardanti la direzione e la gestione dell’attività di impresa avvenga in territorio italiano, nonostante la società abbia localizzato la propria residenza fiscale all’estero.
    (Cassazione Civile n. 6476 del 09.03.2021)
  2. DIRITTO SOCIETARIO
    Quantificazione del danno in tema di azione di responsabilità promossa dal curatore.

    In tema di azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l.fall., il danno può essere quantificato avendo riguardo all’accertata colpevole dispersione di elementi dell’attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che al colpevole protrarsi di un’attività produttiva implicante l’assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando che l’importo oggetto di liquidazione, sulla base di tali criteri, sia ridotto ad una minor somma (nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere).
    (Cassazione civile n. 21730 del 08.10.2020)
  3. DIRITTO DI FAMIGLIA
    Su maternità surrogata (e fecondazione eterologa) deve intervenire il legislatore.

    Con la sentenza n. 33/2021, la Corte ha sottolineato la necessità di un indifferibile intervento del legislatore per rimediare all’attuale vuoto normativo e all’insufficienza di tutela per gli interessi del minore. Fermo restando infatti il divieto, sanzionato penalmente, di ricorrere alla pratica della maternità surrogata, “la questione è focalizzata sul “best interest” del bambino nei suoi rapporti con la coppia (omosessuale o eterosessuale) che abbia condiviso il percorso che va dal suo concepimento, in un paese in cui la maternità surrogata è lecita, fino al suo trasferimento in Italia, dove la coppia si è presa quotidianamente cura del bambino”. In tale situazione, l’interesse del minore è quello di “ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che nella realtà fattuale già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia” e che deve essere tutelato con una idonea disciplina legislativa aderente alle peculiarità della situazione.
    L’ istituto dell’adozione in casi particolari, di cui all’art. 44 comma 1 l. n. 184/1983, utilizzato per tali forme di riconoscimento, “costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali”.
    (Corte Costituzionale Sentenza n. 33 del 09.03.2021)
  4. RESPONSABILITA’ CIVILE
    Quali danni risarcibili per l’omessa comunicazione del consenso informato?

    Affinché possa configurarsi un danno risarcibile, è necessario che l’omessa informativa si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite che non devono consistere in meri disagi o fastidi. Non è quindi risarcibile un presunto danno quando nell’omessa informazione non vi si ravvisi alcun tipo di pregiudizio al di là della mera privazione del diritto di scegliere fine a se stesso. Di contro, la richiesta risarcitoria deve essere accolta quando il diritto all’autodeterminazione risulti il presupposto per il compimento di una pluralità di possibili scelte che l’omessa informazione ha impedito venissero assunte, costituendo così, l’omessa informazione, l’antecedente causale foriero di conseguenze pregiudizievoli.
    (Cassazione civile n.7385 del 16.03.2021)
  5. DIRITTO AMMINISTRATIVO.
    Sussiste l’obbligo di indossare la mascherina a scuola, in assenza di documentazione scientifica che ne provi un impatto psico-fisico negativo sugli studenti.

    E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato in occasione di un appello proposto da una coppia di genitori avverso un decreto cautelare del TAR Lazio concernente l’obbligo dell’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni). I genitori avevano proposto ricorso al Consiglio di Stato al fine di tutelare i loro figli, anch’essi studenti, dagli effetti negativi riscontrati dall’uso delle mascherine.
    Il principi posti alla base della decisione del Consiglio di Stato riguardano la questione generale della coerenza scientifica, ragionevolezza, proporzionalità dell’obbligo imposto dal DPCM del 2.03.2021 che non prevede esclusioni a partire dai 6 anni di età.
    (Consiglio di Stato, sez. III, decreto n. 1511/21; depositato il 22 marzo)